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(Terzo Settore) Onlus e cooperative nel Codice del Terzo Settore – Le indicazioni di Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro

 

Ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore, dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale si applicano in via transitoria, le disposizioni in materia di:

  • social bonus (articolo 81 del Codice)
  • imposte indirette – imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative – (articolo 82 )
  • detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 )

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l’esenzione dall’Ires per i redditi degli immobili di detti enti destinati, in via esclusiva, allo svolgimento di attività non commerciale.

“L’Agenzia- si legge nell’articolo di Fisco Oggi – ha precisato che le Onlus apportano al proprio statuto, entro il termine di diciotto mesi (previsto dall’articolo 101, comma 2 del Codice), le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice stesso, subordinando l’efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus, incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.

In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

Dal 1° gennaio 2018 le cooperative sociali possono:

  • fruire delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, Registro, imposte ipotecaria e catastale, Bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative (articolo 82, commi 2, 3, 4, 5, 9 e 10, Cts)
  • essere destinatarie delle erogazioni liberali effettuate ai sensi degli articoli 81 (Social bonus) e 83 (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) del Cts.

 

FONTE:Uneba.org

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